POS: ecco chi deve redigerlo
POS: ecco chi deve redigerlo
Il piano operativo di sicurezza meglio conosciuto con il suo acronimo POS fu introdotto nella normativa italiana con il D.lgs. 528/99 che introdusse la lettera f-ter) all’art.2 del D.lgs. 494/96 stabilendo cosa fosse il «piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. » quindi si stabilisce che l’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere effettui una valutazione dei rischi per le lavorazioni che andrà ad effettuare.
Successivamente tale lettera viene ripresa dall’art. 89 comma 1 lettera h del D.lgs. 81 del 09/04/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) con le dovute modifiche: «piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV»
Il richiamato allegato nello stabilire i contenuti minimi del POS riporta al punto 3.2.1. che «Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato …….»
Il D.lgs 106/2009 (decreto correttivo) introduce “per chiarezza” anche le definizioni di impresa esecutrice e integra la definizione di impresa affidataria presente nella prima versione del D.lgs 81/2008:
«i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione
dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;»
A questo punto risulta tutto chiaro il POS deve essere redatto, per il singolo cantiere, dall’ impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (impresa esecutrice).
Il legislatore avrà pensato che fosse tutto troppo chiaro ed ha provato a confondere le idee a chi debba successivamente applicare i riferimenti normativi, infatti leggendo l’art. 96 ci accorgiamo che: «I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:[…] g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) […] la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’ articolo 17 comma 1, lettera a) ».
Rincara la dose all’art 97 comma 3 prescivendo che: «Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: […] b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. »
A questo punto tutte le certezze che avevamo iniziano a vacillare e sorgono alcuni interrogativi:
– è forse sbagliata la definizione di POS data dall’art. 89 e ripresa nel punto 3.2.1 dell’allegato XV?
– c’è qualche refuso non corretto negli artt. 96 e 97?
Il dubbio evidentemente è sorto anche a chi ha scritto il modello POS semplificato, che di fronte a tale incertezza, a scanso di equivoci, nella tabella Dati Identificativi dell’impresa, da compilarsi ai sensi del punto 3.2.1 lettera a) punto 1 dell’allegato XV (come chiaramente riportato tra parentesi), consente di segnare tre opzioni: Impresa affidataria, impresa affidataria ed esecutrice, impresa esecutrice in subappalto. Lo schema introdotto con questa scheda non risponde, però, a quanto previsto nel punto 3.2.1 lettera a) punto 1 dell’allegato XV richiamato in quanto in tale punto si parla di sola impresa esecutrice.
Confrontando gli articoli relativi agli obblighi di trasmissione, – l’abrogato D.lgs 494/96 all’art. 13 stabiliva che: « 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. »
– il D.lgs 81/08 ha modificato il testo, inserendo la figura dell’impresa affidataria (non prevista dall’abrogato 494/96) e con l’art. 101 ha sancito che: «1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. »
Sembrerebbe che l’art. 101 del D.lgs 81/2008 si rifaccia ai disposti dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 che al comma 7 dispone che « I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.».
Tale articolo è stato ripreso integralmente dal D.lgs 50/2016 sostituendo le parole all’articolo 131 con al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Facendo le dovute correlazioni è possibile affermare che la definizione di impresa affidataria, i disposti dell’art. 97 e 101 siano stati inseriti al fine di un allineamento tra il codice dei contratti e il testo unico sulla sicurezza. È da questo confronto che va ricercato il perché un piano operativo, che deve essere redatto da imprese esecutrici, debba essere anche predisposto dalle affidatarie, la lettura del comma 1 degli artt. 118 del 163/2016 e 105 del 50/2016: « 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.[…] »
È chiaro che nei lavori pubblici l’affidataria è, in toto o in parte, anche esecutrice; la stessa cosa non è sempre vero per i lavori privati nei quali possono partecipare anche imprese che si avvarranno, per l’appalto in questione, completamente di subappaltatori.
Come comportarsi nel caso un’impresa esecutrice affidi in subappalto l’intera opera?
Ricordiamo che il POS, a differenza del PSC, non è una parte del contratto di appalto e dovrà essere redatto prima dell’ingresso in cantiere, previo esito positivo delle verifiche del PSC.
Possono verificarsi diversi casi:
1. l’impresa affidataria inizia i lavori e successivamente subappalta alcune o tutte le fasi;
2. l’impresa affidataria non inizia i lavori ma subappalta completamente tutte le fasi lavorative ad imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi;
3. l’impresa affidataria non inizia i lavori ma subappalta completamente tutte le fasi lavorative ad imprese subappaltatrici
Dalla disamina fatta, a questo punto, è facile stabilire che:
– nel primo caso l’affidataria redigerà il POS completo per tutte le lavorazioni;
– nel secondo caso deve redigere il POS relativo ai rischi delle lavorazioni dei lavoratori autonomi subaffidatari.
In entrambi i casi l’affidataria dovrà, prima di trasmettere i POS delle esecutrici subappaltatrici al CSE, verificarne la congruenza col proprio.
Come ci si dovrà comportare nel terzo caso?
Anche in questa circostanza bisogna fare dei distinguo:
– i compiti dell’articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro della ditta affidataria) vengono svolti completamente dal datore di lavoro in possesso di adeguata formazione o da un professionista esterno;
– i compiti dell’art. 97 vengono svolti da un preposto (dipendente dell’impresa) che è esposto a rischi ambientali non contemplati nel DVR aziendale.
Sempre a seguito delle riflessioni fatte in precedenza,
– nel primo caso non ci sarà bisogno del POS della ditta affidataria;
– nel secondo caso la ditta affidataria dovrà redigere un POS che contempli i rischi dell’attività svolta dal preposto per lo specifico cantiere.
In conclusione non si può stabilire a priori quale impresa debba redigere il POS bensì è una valutazione che andrà fatta di caso in caso in riferimento alle capacità organizzative delle imprese e alle effettive lavorazioni che andranno a svolgere in cantiere.
Altro aspetto da non sottovalutare è che, ai sensi dell’art 101 del D.Lgs 81/2008, al CSE compete la verifica dell’idoneità dei soli POS delle imprese esecutrici: « […] 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.[…] » non dovrà verificare l’idoneità del POS dell’affidataria e per tale ragione non potrà essere passibile di sanzione se non abbia verificato l’idoneità del POS dell’affidataria non esecutrice.
Arch. Jonathan Trocchia