PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ COMMERCIALI SUPERIORI AI 400 MQ
Il 3 dicembre 2018 è stato pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE il D.M. 23 novembre 2018 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq.
La norma tecnica verticale si riferisce alle attività individuate al n. 69 della’ Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° AGOSTO 2011,n. 151, sia quelle di nuova realizzazione che a quelle già esistenti, e si può applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010
- 69 della’ Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° AGOSTO 2011,n. 151
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio,fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti alpubblico.
Le suddette specifiche sono contenute nell’ Allegato I del D.M. 23 novembre 2018, di seguito ne riportiamo alcune:
Classificazioni
- Ai fini della presente regola tecnica, le attività commerciali sono classificate come segue:
- a) in relazione alla superficie lorda utile
AA: A ≤ 1.500 m2;
AB: 1.500 m2 < A ≤ 3.000 m2;
AC: 3.000 m2 < A ≤ 5.000 m2;
AD: 5.000 m2 < A ≤ 10.000 m2;
AE: A > 10.000 m2.
- b) in relazione alla quota dei piani h:
HA: -1 m h 6 m;
HB: -5 m h 12 m;
HC: -10 m h 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
- Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:
TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;
Ad esempio: showroom aziendale inserito in un’attività produttiva, artigianale o di servizio.
Nota Fanno parte delle aree TA eventuali showroom inseriti in un centro commerciale.
TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie 100 mq;
Nota Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, …
TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 mq;
TK1: aree collegate ad aree
TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2 ;
Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …
TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;
TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2 , aventi superficie > 200 m2 ;
TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 ;
TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 150 kg;
TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche …
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
- Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.
Strategia antincendio
- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
- Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Reazione al fuoco
- Nelle vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (ad esempio: corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).
- Negli spazi di esposizione e vendita delle aree TA devono essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo GM3, limitatamente ai materiali indicati nella Tabelle S.1-5, S.1-6 e S.1-7 (Capitolo S.1).
Resistenza al fuoco
La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto dalla tabella seguente:
COMPARTIMENTI | CLASSIFICAZIONE ATTIVITA | |||
HA | HB | HC | HD | |
FUORI TERRA | 30 (1) | 60 | 90 | |
(1) per le attività AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, è ammessa classe di resistenza al fuoco non inferiore a 15.
|
Esodo
- La progettazione dell’esodo (capitolo S.4) deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 pp/m2 per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.
Nota Ad esempio si considerano affollamenti provenienti da altre attività quelli provenienti dalle banchine delle stazioni, aerostazioni, dagli alberghi, autorimesse, impianti sportivi, che eventualmente adducano negli spazi comuni aperti al pubblico. 2. Ai fini dell’applicazione della tabella S.4.6 si considerano: a) aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto le aree TA delle attività AA o AB;
- b) aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare le aree TA delle attività AA; 3. Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree. 4. Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4.
TABELLA V.8-4
Carico di incendio specifico nella mall qf 50 MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo. |
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a H 7 con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m. |
Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall. Rivelazione e allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
Controllo fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al testo integrale http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-03&atto.codiceRedazionale=18A07690&elenco30giorni=true
Tag:ANTINCENDIO