Riunione Periodica. Obblighi datore di lavoro e Medico competente.
Riunione Periodica. Obblighi datore di lavoro e Medico competente.
Il datore di lavoro di imprese che occupano più di 15 dipendenti ha l’obbligo di indire, direttamente o tramite il servizio di Prevenzione e Protezione, una riunione in materia di sicurezza sul lavoro almeno una volta ogni anno.
L’ obbligo di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 è previsto anche per le unità produttive in cui sono impiegati meno di 15 lavoratori se richiesto dal rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o quando sono state introdotte significative variazioni delle condizioni di esposizione ai rischi, ivi compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori
Alla riunione periodica devono partecipare il datore di lavoro, anche tramite suo rappresentate, L’RSPP, il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza ed infine il Medico Competente (MC) se è stato nominato.
E’ opportuno precisare che la nomina del medico competente è dovuta allorché, da un’analisi dei rischi che si rilevano nell’azienda, emerge che la salute dei lavoratori deve essere “sorvegliata” appunto da un medico competente.
Solo a titolo esemplificativo, tra i rischi che fanno scaturire l’obbligo del medico competente si può elencare il rumore, il rischio chimico, il rischio da vibrazioni, il rischio derivante dalla movimentazione manuale di carichi e l’uso di videoterminali per un tempo superiore a 20 ore settimanali.
Tralasciando gli altri soggetti che partecipano alle riunione periodica si deve porre l’attenzione sui compiti che deve svolgere il medico competente in generale e su quelli che derivano dalla sua presenza durante la riunione.
Nella normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, il Medico Competente (MC) è tenuto ad eseguire la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.
Tale attività non può essere limitata ad eseguire le visite mediche secondo le cadenze previste dalla norma, ma si esplica in qualcosa di maggiormente impegnativo.
E’ del tutto ovvio che se nell’attività lavorativa emergono rischi per la salute dei lavoratori, cioè rischi che potrebbero dare luogo a malattie professionali, è compito del MC rilevarli e porli all’attenzione di chi deve prendere gli opportuni provvedimenti intesi a far cessare il pericolo.
Infatti, l’allegato 3A che indica i contenuti della cartella sanitaria e di rischio (appunto) che deve essere sottoscritta dal MC prescrive che in essa siano indicati i fattori di rischio.
Va da sé che la rilevazione dei fattori di rischio implica la sua valutazione e preliminarmente la ricognizione dei luoghi (e dei posti di lavoro) da parte del MC.
In breve la figura del Medico Competente coadiuva alla stesura del documento di valutazione dei rischi e del suo aggiornamento.
Ad esempio, è indubbio che la nomina del Medico competente è obbligatoria, come già accennato, quando nelle attività lavorative si svolgono operazioni di movimentazione di carichi e quindi chi è chiamato ad effettuare la sorveglianza sanitaria dovrà analizzare le modalità con le quali si svolgono tali lavori.
E’ altresì certo che il MC dovrà valutare quali rischi emergono nelle attività produttive ove si impiegano sostanze chimiche.
Infine, per affrontare una problematica attualissima, dovrà valutare il rischio biologico dovuto all’esposizione dei lavoratori al pericolo di contrarre infezione del Virus SARS COV 2.
In tale senso dalla lettura dell’art 279 del D.Lgs. n. 81/2008 si evince che la specifica sorveglianza sanitaria da attuarsi in caso di rischio biologico si concreta anche nel parere professionale del MC sulla necessità di rendere disponibili vaccini per immunizzare i lavoratori e che la somministrazione di tali trattamenti è affidata allo stesso MC.
In conclusione, nella riunione periodica il soggetto del Sistema di Prevenzione e Sicurezza che la norma individua nel Medico Competente assume oggigiorno un’ importanza rilevante, alla luce della situazione dovuta alla pandemia del virus che sta mietendo vittime nel mondo intero.
Articolo by Dott. Giuliano Morelli
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